Regolamento Manutenzione Verde dei privati

Spesso vediamo giardini “non curati” dove le siepi e i rami degli alberi intralciano marciapiedi e strade o comunque dove, soprattutto nel periodo estivo, l’incuria provoca l’aumento di zanzare e altri “animaletti”. Spesso i proprietari non sanno che esiste un regolmento che prevede alcuni obblighi di manutenzione. Abbiamo pensato di pubblicarne uno stralcio
Enrico Mambrini

REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO

Adozione Delibera di Consiglio n. 23 del 27/02/2014

Regolamento

Art. 5.4. Verde privato in aree urbane e periurbane.

Per motivi igienici o di decoro urbano e paesaggistico nonché di pubblica sicurezza, il Comune,

anche su sollecitazione dell’Ente, può imporre al proprietario, con ordinanza, la manutenzione, la

conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi …………

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo

quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo.

E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di

effettuare, ai fini della pubblica sicurezza, i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità

veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi

riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale,

alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l’obbligo di

rimuoverli il più presto possibile.

…………….

 

Author: E.Mambrini

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